Leggi e Normative
Normativa di riferimento per il trattamento dell’acqua
D.M 443/1990 disposizioni per apparecchiature ad uso domestico per il trattamento dell’acqua potabile.
Legge 46/1990 norme per la sicurezza degli impianti relative al trattamento dell’acqua.
DL 412/1993 requisiti e dimensionamenti impianti termici.
Legge 31/2001 attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (acqua potabile).
Legge 37/2008 norme per l’installazione di impianti all’interno di edifici.
59/2009 rendimento energetico su impianti nuovi e nuovi obblighi per il trattamento dell’acqua potabile.
Norme UNI 8065 disposizioni tecniche richiamate dalle leggi e relative a trattamento dell’acqua negli impianti termici a uso civile.
Estratto dalla Legge 59/2009
Art. 14
Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e’ prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazionedell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW; b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all’applicazione della Legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) Gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) Gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) Gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aereiforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) Gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
Art. 7 Installazione degli impianti
1. Le imprese devono eseguire gli impianti a regola d’arte con materiali e componenti a regola d’arte.
2. secondo norme uni cei
3. Tutti gli impianti realizzati devono essere adeguati entro tre anni.
Art. 9 dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori, l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme UNI e CEI richiamate all’art. 7.
La dichiarazione deve contenere:
- nr. di partita IVA
- iscrizione alla Camera di Commercio
- tipologia dei materiali impiegati
- progetti (ove richiesto)
Caratteristiche dell’acqua negli impianti termici
Di seguito vengono riportate le caratteristiche limite dell’acqua di alimento (primo riempimento e rabbocchi successivi) e di esercizio (contenuta nell’impianto).
In fase di progetto devono essere previsti, in base alle caratteristiche dell’acqua greggia, tutti gli impianti di trattamento ed i condizionamenti chimici necessari per ottenere acqua con le caratteristiche riportate di seguito. Compito del gestore è mantenere nel tempo entro i limiti le caratteristiche delle acque effettuando i necessari controlli e gli interventi conseguenti.
Trattamenti prescritti
Per tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico. Per gli impianti di potenza maggiore di 350 KW (300.000 kcak/h) è necessario installare un filtro di sicurezza (consigliabile
comunque in tutti i casi) e, se l’acqua ha una durezza totale maggiore di 15° f un addolcitore per riportare la durezza entro i limiti previsti.
Punti di intervento
Gli impianti di trattamento devono essere installati a monte degli impianti da proteggere, sulle tubazioni di carico e reintegro, per potere trattare sia l’acqua di primo riempimento sia quella di
rabbocchi successivi. Il punto di immissione dei condizionanti deve essere previsto in modo da poter garantire la necessaria rapidità di azione: il punto di immissione ideale è nel flusso principale dell’impianto
in una zona di massima turbolenza, per esempio a monte delle pompe di circolazione.
Schema di impianto di riscaldamento ad acqua calda per acqua con durezza superiore a 15° f con potenza maggiore di 350KW

Norme UNI-CTI 8065
Aspetto limpido
Durezza totale minore di 15°f
Nota - per gli impianti di riscaldamento con potenza minore di 350 KW (300.000 Kcal/h), se l’acqua di riempimento o rabbocco ha una durezza minore di 35° f, l’addolcimento può essere
sostituito da idoneo condizionamento chimico.
Caratteristiche dell’acqua del circuito
Aspetto possibilmente limpida pH maggiore di 7 (con radiatori a elementi di alluminio o leghe leggere il pH deve essere anche minore di 8)
Condizionanti presenti entro le concentrazioni prescritte dal fornitore
Ferro (come Fe) < 0,5 mg/kg (valori più elevati di ferro sono dovuti a fenomeni corrosivi da eliminare).
Rame (come Cu) < 0,1 mg/kg (valori più elevati di rame sono dovuti a fenomeni corrosivi da eliminare).
Schema di impianto di riscaldamento ad acqua calda per acqua con durezza inferiore a 15° f con potenza maggiore di 350 KW
Impianto di produzione di acqua calda sanitaria
Trattamenti prescritti
In genere è necessario installare un filtro di sicurezza a protezione degli impianti. Successivamente, in base alle caratteristiche dell’acqua, si può installare un addolcitore e/o impianto di dosaggio automatico proporzionale di condizionanti chimici (anticorrosivi e/o stabilizzanti di durezza di tipo alimentare).
Punti di intervento
Sia gli impianti di trattamento che i punti di immissione dei condizionanti devono essere a monte del produttore di acqua calda.
Caratteristiche dell’acqua di alimento
Aspetto limpido
Durezza
a) Fino a 25° f di durezza temporanea si possono impiegare sia l’addolcimento che il condizionamento chimico di stabilizzazione della durezza e/o anticorrosivo.
b) Oltre i 25° f di durezza temporanea è obbligatorio l’addolcimento.
c) Ove necessario, l’addolcimento sarà integrato da condizionamente chimico anticorrosivo e/o antiscrostante.
Schema di impianto di acqua calda sanitaria per impianti di potenza < 100 Kw con durezza temporanea superiore a 15° f

Schema di impianto di acqua calda sanitaria per impianti di potenza tra 100 Kw e 250 Kw con durezza temporanea superiore a 15° f

Art. 1 Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili.
Art. 2 Terminologia
1 - Per acqua potabile si intende l’acqua distribuita da acquedotti pubblici, consortili e privati, rispondente ai limiti fissati dal D.P.R. n. 236 del 24 Maggio 1988.
2 - Gli addolcitori sono apparecchiature atte ad eliminare la formazione di depositi calcarei, consentendo un risparmio energetico e una riduzione nell’impiego di detersivi.
3 - I dosatori di reagenti chimici sono apparecchiature atte a proteggere gli impianti da incrostazioni, corrosioni, depositi nonché per trattamenti di disinfezione.
4 - I sistemi ad osmosi inversa sono apparecchiature atte a ridurre il tenore salino dell’acqua.
5 - I filtri meccanici sono apparecchiature atte a trattenere le particelle solide sospese nell’acqua.
6 - I sistemi fisici consistono in apparecchiature che vengono proposte per impedire e/o ridurre la formazione di incrostazioni mediante l’applicazione di campi magnetici statici o campi elettromagnetici.
7 - I filtri a carbone attivo sono apparecchiature atte ad eliminare sgradevoli sapori connessi al trattamento dell’acqua con cloro o suoi derivati o come rimedio ad alcuni microinquinanti chimici
8 - I filtri a struttura composita consistono in apparecchiature che uniscono, all’azione filtrante meccanica e/o dei carboni attivi e/o di altre sostanze, un’azione antibatterica.
Art. 3 Condizioni di carattere generale
1. Alle apparecchiature destinate al trattamento dell’acqua non si applicano le presenti disposizioni qualora le stesse siano destinate ad esclusivo servizio di impianti tecnologici ed elettrodomestici
ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l’uso potabile. In questo caso deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell’acqua trattata nella rete potabile.
2. Nessuna delle apparecchiature destinate alla correzione delle caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche delle acque potrà essere propagandata o venduta sotto la voce generica di “depuratore
d’acqua” ma solo con la precisa indicazione della specifica azione svolta (es. addolcitore). Sui fogli illustrativi delle apparecchiature deve essere chiaramente indicata, a cura del produttore, la conformità alle presenti istruzioni mediante la frase “apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili”.
Addolcitori a scambio ionico
a) Dispositivo per rigenerazione automatica, almeno ogni 4 giorni
b) Sistema automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione; in difetto post-disinfezione continua
c) Sistemi di disinfezione o post-disinfezione diversi dall’impiego del cloro, o suoi composti, nonché di sistemi U.V., dovranno essere approvati dal Ministero della sanità
d) Sistema di miscelazione tra acqua originaria e acqua addolcita per mantenere la durezza ai punti d’uso ≥ 15° f ed il contenuto di sodioioni non superiore ai 200 mg/l come Na.
e) Resine alimentari
Dosatori di reagenti chimici
a) Dosaggio proporzionale alla portata in qualsiasi condizioni di esercizio.
b) Reagenti con purezza prevista per l’utilizzazione in campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili.
c) Confezione riportante la composizione quali-quantitativa e campo di impiego del prodotto.
d) Concentrazioni di cationi ed anioni aggiunti non superiori ai valori-limite previsti dal D.P.R. n. 236/1988.
Apparecchi ad osmosi inversa
a) Funzionamento completamente automatizzato.
b) Dispositivo di non ritorno dell’acqua anche sullo scarico.
c) Membrane ed altri componenti dell’impianto devono rispondere alle prescrizioni previste per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti e bevande.
d) Qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle del trattamento, l’impianto deve essere dotato di un sistema di disinfezione continua, con cloro o lampada U.V.
e) Sistemi di disinfezione o post-disinfezione diversi dall’impiego del cloro, o suoi composti, nonché di sistemi U.V., dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità.
f) Nel pretrattamento delle acque sottoposte al processo di osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo e microfiltri.
g) Le sostanze utilizzate nel pretrattamento devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste per l’utilizzo nel campo alimentare o nel trattamento acque potabili.
Filtri meccanici
Sono ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete sintetica o metallica in grado di trattenere particelle sospese di dimensioni non inferiori ai 50 micron.
I filtri meccanici devono essere facilmente lavabili, automaticamente o manualmente.
Sistemi Fisici
Nell’attuale situazione di mancanza di una normativa nazionale organica volta a limitare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici non ionizzanti, si stabilisce che all’esterno, a 5
cm di distanza da detti dispositivi, non siano mai superati i seguenti valori: La rispondenza di cui al precedente comma dovrà essere certificata da Istituti pubblici o privati di comprovata competenza. Per i sistemi fisici non è richiesta la presenza di contatore a monte.
Filtri a carbone attivo
Per i documentati rischi di proliferazione batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti, i
semplici filtri a carbone attivo non sono ammessi per il trattamento domestico delle acque potabili
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